Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Terza giornata ritorno sostenitori
delle Società Genoa-Lecce-Milan-Napoli-Novara-Palermo-Roma hanno, in violazione della
normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, esposto uno striscione costituente espressione di discriminazione territoriale; entità della
sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo
tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di
discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma
2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
La Redazione
A.F.
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