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Atalanta-Napoli, multa per entrambre le squadre: le motivazioni

La sfida Atalanta-Napoli è stata archiviata ormai da due giorni con gli azzurri che hanno avuto la meglio. Ma ciò che ha fatto più rumore della sfida è stato l’atteggiamento dei tifosi sugli spalti che si sono resi protagonisti di cori becere nei confronti di Koulibaly e Anguissa. Come comunicato dalla Lega quest’oggi è arrivata una decisione incredibile del giudice sportivo che ha sì multato il club bergamasco per i cori, ma anche il Napoli per dei bengala. Il club azzurro dovrà pagare addirittura una una multa più salata.

Di seguito il comunicato ufficiale della Lega:

Gara Soc. ATALANTA – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord “Pisani” in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly Andre Franck Zambo Anguissa (Soc. Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione della Società Atalanta per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno, in violazione  della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria prima dell’inizio della gara, nonché, nel corso dell’incontro, rivolto reiteratamente un coro insultante all’Arbitro.

 

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